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Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

69680
Stato 28 occorrenze
  • 1978
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Disposizioni processuali

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Disposizioni finali

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Disposizioni processuali

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

A tali contratti si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 41, nonché le disposizioni processuali di cui al titolo I, capo III, ed il

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

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Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini.

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Ai contratti previsti nell'articolo 27 si applicano le disposizioni degli articoli da 7 a 11.

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Ai contratti di locazione di cui all'articolo 42 si applicano le disposizioni degli articoli 67 e 68.

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Le disposizioni degli articoli da 43 a 57 sono applicabili alle locazioni previste nei capi I e II del presente titolo.

Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani.

Le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 non si applicano ai rapporti di locazione di cui all'articolo 35.

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Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le disposizioni del presente articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40.

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Le disposizioni dei commi precedenti sono applicabili anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane

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E' in facoltà delle parti di stipulare anche prima della scadenza sopra prevista un nuovo contratto di locazione secondo le disposizioni del capo II

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Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano: a) alle locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, salvo

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applicano per la durata le disposizioni dell'articolo 58.

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Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai contratti di cui sopra per i quali, alla data di entrata in vigore della presente

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dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge.

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Se il canone attualmente corrisposto è superiore a quello definito ai sensi dell'articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso articolo 12 e

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Se il canone attualmente corrisposto è superiore a quello definito ai sensi dell'articolo 12 si applicano le disposizioni dello stesso articolo 12 e

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all'articolo 59. Si applicano le disposizioni degli articoli 30 e 31 e degli articoli da 35 a 39.

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Le disposizioni degli articoli 1 e 3 si applicano anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e non soggetti a

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Le disposizioni degli articoli 27 e 42, primo comma, si applicano anche ai contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge

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del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 15 a 21; nelle ipotesi di cui al precedente comma non si applicano i

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Le disposizioni di cui all'articolo precedente non si applicano in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo

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Le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 25 non si applicano alle locazioni concernenti gli immobili siti in comuni che al censimento del 1971

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procedura civile e dall'articolo 431 dello stesso codice, in quanto applicabile. Si applica altresì l'articolo 145 delle disposizioni di attuazione

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Ai contratti di locazione di cui all'articolo 26, comma primo, lettera d) e comma secondo, non soggetti a proroga, si applicano le disposizioni di

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retta la medesima attività del conduttore, osservate le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 2 marzo 1963, n. 191, modificato dall'articolo

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